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Ordinanza — n. 21101/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as punishment-related grounds are inadmissible for sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21101/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gavino Parente inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Parente argued the lower court's sentence was motivated incorrectly, but the court found this ground irrelevant because it concerns the punitive treatment rather than the legal basis of the conviction. Consequently, the appeal was rejected since challenges to sentencing severity do not constitute valid grounds for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals challenging the severity of the imposed sentence are inadmissible as they pertain to the punitive treatment rather than the legal qualification of the facts.

Parole chiave

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Italian criminal procedure inadmissible appeal sentencing severity review punitive treatment grounds Corte di Cassazione reati contro la tranquillità pubblica reati contro la volontà popolare violazione delle norme zonali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARENTE GAVINO nato a AVELLINO il 09/11/1981 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gavino Parente; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla determinazione della pena inflitta, è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata sulla congruità della pena inflitta, proporzionata alla gravità dei fatti ed ai plurimi precedenti penali da cui è risultato gravato il prevenuto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il C nsigliere Es