Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical analysis of lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Benedetto Barone inadmissible and ordered him to pay costs. Barone argued that the lower court failed to prove the illicit origin of the bicycles under Article 648 of the Penal Code. The court rejected this claim because the appeal merely reproduced previously criticized arguments without providing a critical re-evaluation of the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it fails to critically analyze the reasoning of the lower court and merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the judges of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONE BENEDETTO nato a CATANIA il 03/05/1971 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Benedetto Barone; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen. (quanto all'assenza di prova circa la provenienza delittuosa dei beni), è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulla comprovata provenienza illecita delle biciclette); che, peraltro, tale motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il Ccnsiglie