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Ordinanza — n. 21099/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to generic and repetitive arguments lacking specific legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21099/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by La Rocca and Giacalone inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The court found the arguments were merely generic reproductions of complaints previously presented to the Court of Appeal without specific legal analysis. Consequently, the appeals were rejected because they failed to meet the statutory requirement for a reasoned critique of the second-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 581, lett. c) c.p.p.; Art. 591, lett. c) c.p.p.: Appeals must contain specific, reasoned arguments; generic reproductions of lower court complaints without substantive legal critique render them inadmissible as repetitive.

Parole chiave

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generic appeal arguments repetitive litigation inadmissible appeal reasoned critique requirement Cassazione procedural rules sanzione disciplinare del notaio soppressione dell'aiuto sociale permessi di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 581, lett. c) c.p.p.
Letti i ricorsi di Francesco Paolo La Rocca e Paolo Giacalone; considerato che entrambi i ricorsi sono intrisi di genericità, in quanto i motivi dedotti sono privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett.
Art. 591, lett. c) c.p.p.
c), in relazione all'art. 591 lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone
(Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv.
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 Lavorato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LA ROCCA FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 11/07/1991 GIACALONE PAOLO nato a PALERMO il 27/06/1997 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Francesco Paolo La Rocca e Paolo Giacalone; considerato che entrambi i ricorsi sono intrisi di genericità, in quanto i motivi dedotti sono privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.

c) c.p.p.: come emerge dall'esame della sintesi degli appelli operata nella sentenza di secondo grado; i motivi di ricorso costituiscono sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de doléances (o almeno, alcuni di essi) presentati alla Corte d'appello; è del tutto evidente che la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01;

Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); ciò vale tanto in relazione al ricorso del La Rocca, la cui tesi, diretta alla riqualificazione per derubricazione è compiutamente ed adeguatamente affrontata dalla Corte alle pagine 4 e 7 della motivazione, che in relazione a quello di Giacalone, connotato peraltro da una strutturale genericità ed astrattezza nell'affrontare sia il tema della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che il trattamento sanzionatorio in generale, senza nemmeno il tentativo di spiegare le ragioni di critica avverso la determinazione della pena irrogata dalla Corte; ritenuto, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il C nsigli re Estensore La