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Ordinanza — n. 21097/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of fault in filing regarding sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21097/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant was not at fault for the procedural defect. The lower court convicted the defendant of drug trafficking based on evidence including divided drug quantities and flight attempts, rejecting arguments for conditional suspension. The Supreme Court found no grounds for fault in the appeal's failure to secure the necessary suspension benefit.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the party did not incur fault in determining the cause of inadmissibility, shifting the burden of costs to the appellant.

Parole chiave

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inadmissibility appeal fault in filing drug trafficking conviction conditional suspension denial procedural costs detenzione di stupefacenti tossicodipendenza traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 86, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLOZZI DIEGO nato a NAPOLI il 19/01/1988 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che, con sentenza del 27 maggio 2024, la Corte di appello di Napoli, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva condannato Vallozzi Diego per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione, a fini di spaccio, e cessione di cocaina; che, avverso la sentenza, l'imputato ha proposto, tramite il difensroe, ricorso per cassazione; che, con un primo motivo, si censura il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato, avendo il giudice del merito omesso di motivare l'esclusione dell'uso personale, non essendo emersa la prova della cessione dalla testimonianza dell'operatore di polizia; che, con un secondo motivo, si censura la mancata applicazione dell'art. 131- bis, cod. pen., per avere il giudice del merito escluso l'occasionalità della condotta, provata dalla modesta quantità dello stupefacente e dall'esiguità somma rinvenuta sulla persona dell'imputato; che, con un terzo motivo, si censura la violazione dell'art. 163, cod. pen., in quanto le valutazioni di cui al motivo che precede avrebbero dovuto condurre il giudice a riconoscere almeno il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato perché inerente ad asseriti difetti o contraddittorietà o palesi illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato; che il giudice del merito ha motivato correttamente in ordine alla sussistenza della condotta di detenzione a fine di cessione, essendo ragionevole ritenerne la sussistenza a fronte delle circostanze esaminate, che lasciavano intendere la presenza di uno scambio di stupefacenti con un terzo, quali: le modalità di accostamento dell'imputato all'auto; il fatto che entrambi i soggetti coinvolti abbiano tentato di darsi alla fuga all'arrivo delle forze dell'ordine; il fatto che, occultato sulla persona dell'imputato, sia stato rinvenuto lo stupefacente diviso in dosi; che gli altri due motivi non sono consentiti in sede di legittimità perché inerenti al trattamento punitivo, il quale è sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che il giudice del merito ha correttamente motivato in ordine alla non occasionalità del reato, avendo tenuto conto delle modalità dello scambio e della divisione in dosi dello stupefacente, tali da indiziare una consuetudine del comportamento; che, tale condotta è stata correttamente ritenuta ostativa al riconoscimento della sospensione condizionale della pena, per di più a soggetto non incensurato, 2 /u\ tenuto conto anche dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della commisurazione della pena in misura prossima al minimo; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consig