Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific criticism and correct lower court reasoning on drug trafficking continuity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to provide specific legal criticism of the lower court's reasoning. The appellant argued that drug possession constituted a single crime rather than multiple crimes requiring the continuity rule, but the appellate court correctly identified distinct trafficking activities based on drug types and quantities. The court rejected this argument as a mere reproduction of merits already properly evaluated, citing Constitutional Court precedent on the necessity of specific grounds for inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined on the merits without offering specific legal criticism of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARDALA SIMONE nato a GIARRE il 13/03/2001 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che, con sentenza del 22 marzo 2024, la Corte di appello di Catania, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva condannato Guardalà Simone per i reati di cui all'art.81, secondo comma, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione, a fini di spaccio, di cocaina, divisa in due buste da 70 grammi ciascuna, hashish e marijuana, divisi in buste e panetti per un ammontare complessivo di alcuni chili, rinvenuti insieme a strumenti per il confezionamento delle sostanze e a del danaro; che, avverso la sentenza, l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, denunciando l'errata applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., sul rilievo che le norme in tema di reato continuato possono applicarsi solo a fronte di una pluralità di reati, avvinti dal vincolo della continuazione, mentre, nel caso di specie, le detenzioni di stupefacenti integravano un unico reato, data la natura di norma a più fattispecie dell'art. 73, l'unicità del contesto spazio temporale, e l'ininfluenza di valutazioni relative all'oggettività giuridica protetta, o al quantum di pena, dovendosi tenere conto solo delle modalità di verificazione della condotta tipica.
Considerato che il motivo non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata e, inoltre, inerente una ricostruzione giuridica dei fatti che risulta pienamente corretta; che, sul punto, i giudici di merito ben evidenziato argomentato che vi è continuazione, non potendosi ritenere la condotta di detenzione di droghe leggere assorbita da quella di droghe pesanti, tenuto conto, sia della diversità delle disposizioni che sanzionano le due fattispecie, sia della gravità della condotta, che emerge dalle modalità concrete di verificazione del fatto, in quanto la quantità e gli strumenti utilizzati per lo spaccio di cocaina, da un lato, e i notevoli quantitativi di hashish e marijuana dall'altro, hanno lasciato logicamente intendere la sussistenza di diverse attività di spaccio, e dunque di diverse condotte; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il