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Ordinanza — n. 21095/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic grounds and waived mitigation claims as precluded by prior waiver.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21095/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for genericity and preclusion. The appellants failed to specify factual elements for their complaints regarding criminal responsibility and the rejection of general mitigating circumstances. Furthermore, the court ruled that these specific grievances were precluded because the appellants had previously waived all appeal grounds except those concerning the sentencing treatment.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be specific with factual elements; grievances regarding waived appeal grounds are precluded from cassation review.

Parole chiave

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generic appeal grounds waiver of appeal cassation inadmissibility general mitigating circumstances criminal responsibility procedural preclusion costs of proceedings attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
Considerato che le doglianze sono entrambe inammissibili per genericità, poiché meramente enunciate e prive dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lettera d), cod.
Art. 616 c.p.p.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 62-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 21432 del 15/03/2023
Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021
Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Rv.
Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019
Sez. 1, n. 5182 del 15/01/2013
pen., che costituisce un punto autonomo della decisione (Sez. 1, n. 5182 del 15/01/2013, Rv.
Sez. 6, n. 6583 del 22/01/1991
254485), tenuto altresì conto del fatto che le ripercussioni cui danno luogo non costituiscono una connessione in senso tecnico, ma un effetto riflesso (ex multis, Sez. 6, n. 6583 del 22/01/1991, Rv.
Sez. 5, n. 7646 del 28/05/1984
Sez. 5, n. 7646 del 28/05/1984, Rv.
Sez. 5, n. 2179 del 07/12/1983
165794; Sez. 5, n. 2179 del 07/12/1983, Rv.
Corte Costituzionale, n. 86 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DANIELE FRANCESCO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 19/04/1990 FRATTOLLINO VALENTINO nato a SAN SEVERO il 15/02/1975 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che, con sentenza del 30 maggio 2024, la Corte di appello di Bari - posta la rinuncia degli appellanti a tutti i motivi di appello diversi da quelli afferenti alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nei confronti di Daniele Francesco, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni 3 e mesi 10 di reclusione ed euro 20.600,00 di multa, confermando, nel resto, la sentenza del 4 maggio 2023 del Tribunale di Foggia, resa all'esito di giudizio abbreviato, che aveva condannato gli imputati per molteplici reati in materia di stupefacenti; che, avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione, censurando:

1) vizi della motivazione in relazione alla responsabilità penale degli imputati;

2) carenza assoluta di motivazione in merito al rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che le doglianze sono entrambe inammissibili per genericità, poiché meramente enunciate e prive dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lettera d), cod. proc. pen., non avendo i ricorrenti indicato, nemmeno in via di mera prospettazione, gli elementi che sono alla loro base; che, in punto di diritto, deve, a tale proposito, ricordarsi che i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti e disattesi nel precedente grado di giudizio - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, mancando di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 21432 del 15/03/2023, Rv. 284718;

Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Rv. 281112); che le predette censure risultano altresì precluse al sindacato di questa Corte, giacché attinenti a motivi oggetto di rinuncia, avendo entrambi gli imputati scelto di insistere sui soli motivi di gravame afferenti al trattamento sanzionatorio, dovendosi sul punto richiamare l'affermazione di questa Corte secondo cui la rinuncia parziale ai motivi di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongano censure attinenti ai motivi di appello rinunciati (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Rv. 278006), tale dovendosi certamente ritenere la doglianza riferita alla penale responsabilità degli imputati; che, allo stesso modo, anche con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è assolutamente pacifico che la rinuncia a tutti i motivi di appello, diversi dalla misura della pena, non può che ritenersi comprensiva della rinuncia anche all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., che costituisce un punto autonomo della decisione (Sez. 1, n. 5182 del 15/01/2013, Rv. 254485), tenuto altresì conto del fatto che le ripercussioni cui danno luogo non costituiscono una connessione in senso tecnico, ma un effetto riflesso (ex multis, Sez. 6, n. 6583 del 22/01/1991, Rv. 187426;

Sez. 5, n. 7646 del 28/05/1984, Rv. 165794; Sez. 5, n. 2179 del 07/12/1983, Rv. 163043); che, in ogni caso, la predetta censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche appare destituita di ogni fondamento, non essendosi la difesa avveduta del fatto che le attenuanti generiche risultano già concesse, in primo grado, al Frattolino, oltre che, dalla stessa sentenza impugnata, al Daniele; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibil*iV ricors0 e condanna if ricorrentf al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Co