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Ordinanza — n. 21094/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to address specific grounds of appeal regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21094/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to engage with the specific arguments presented in the lower court's decision. The appellant challenged the criminal conviction based on alleged reasoning flaws and insufficient motivation regarding the defendant's role in waste management. The court rejected these claims as either already adequately examined or merely repetitive of the appellate court's findings on the facts.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it does not specifically address the grounds of the contested decision and instead seeks a re-evaluation of the factual record, which is precluded from such review.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specific grounds factual re-evaluation criminal liability waste management conviction mancanza di disciplina cattiva gestione rifiuti non recuperabili

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 178 cod. proc. pen.
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 546 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCIOPINTO MICHELANGELO nato a BARI il 09/03/1957 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Masciopinto Michelangelo - condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando:

1) vizi della motivazione e violazione degli artt. 125, 178, 192 e 546 cod. proc. pen., relativamente alla responsabilità penale, dal momento che la Corte avrebbe fondato il proprio giudizio su mere congetture circa la non episodicità del fatto e l'inserimento dell'imputato nel settore dei rifiuti quale operatore;

2) vizi della motivazione ed erronea applicazione della legge processuale relativamente ad una serie di doglianze sollevate nell'atto di appello, alle quali la Corte avrebbe risposto con una motivazione insufficiente e ripetitiva di quanto assunto dal giudice di primo grado. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici di merito, laddove la Corte territoriale valorizza le circostanziate dichiarazioni accusatorie rese da Esposito, la presenza in loco del prevenuto, l'interesse alla sistemazione dei rifiuti in questione che derivava dall'incipiente aggiudicazione del lotto di terreno, l'inverosimiglianza della prospettazione difensiva circa una pretesa situazione di minorità socioculturale dell'imputato, quale era, però in grado di prendere parte con profitto ad un'asta fallimentare (pagg. 8-9 della sentenza); che la seconda censura, riferita all'insufficienza della motivazione che la Corte avrebbe fornito relativamente alla prospettata bonifica o restituzione in pristino del terreno, è inammissibile, perché - consistendo nella letterale riproduzione del motivo di appello - non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata, che, del tutto correttamente (pag. 10 del provvedimento), evidenzia, ai fini della confisca dell'area: che l'imputato ne è l'esclusivo aggiudicatario a seguito di asta fallimentare; che la bonifica è oggetto di mera prospettazione assertiva e, comunque, non è in grado di escludere la confisca; che, più in generale, le considerazioni difensive circa la proporzionalità della misura sono del tutto astratte; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in