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Ordinanza — n. 21093/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses cassation appeal against plea bargain sentence for lack of admissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21093/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeals by Dainotti and Colina inadmissible without procedural formalities. The appellants challenged the plea bargain sentence regarding criminal liability and sentencing, but the court noted that only specific defects concerning the voluntary nature of the plea or the prosecutor's consent are admissible under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the appeals failed to meet these strict admissibility criteria and ordered the appellants to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible except for defects regarding the party's voluntary intent, prosecutor's consent, divergent wording, or illegal sentencing.

Parole chiave

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plea bargain appeal cassation inadmissibility voluntary plea intent prosecutor consent criminal procedure code procedural costs Italian Supreme Court motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Considerato che i ricorsi sono inammissibili, in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Considerato che i ricorsi sono inammissibili, in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DAINOTTI CRISTOFERO nato a PIAZZA ARMERINA il 29/07/1965 COLINA GIOVANNI nato a VALGUARNERA CAROPEPE il 07/11/1965 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Dainotti e Colina hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Corte di appello di Caltanissetta, 30 maggio 2024), lamentando sostanzialmente vizi della motivazione, quanto alla responsabilità penale e alla pena.

Considerato che i ricorsi sono inammissibili, in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale; che, dunque, gli stessi devono essere dichiarati inammissibili senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il President