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Ordinanza — n. 21090/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of standing as the defendant filed it personally without a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21090/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant, Salmi Hamid, filed the petition personally rather than through a qualified defense attorney. The court applied Article 613 of the Code of Criminal Procedure, which prohibits personal appeals by the accused, and Article 610, which mandates dismissal without formalities for non-qualified filers. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings filed personally by the accused is inadmissible as the law requires representation by a qualified defender.

Parole chiave

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lack of standing personal appeal qualified defender criminal procedure inadmissible petition capacità di stare in giudizio requisito della firma autografa diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
309 del 1990 - è stato proposto da soggetto privo di legittimazione, e in particolare dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione; che trova infatti applicazione la vigente formulazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
103, con decorrenza dal 3 agosto 2017, che esclude il ricorso personale dell'imputato; che ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALMI HAMID nato il 16/10/1970 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che il ricorso avverso la sentenza del 2 luglio 2024 - con la quale la Corte d'appello di Napoli, ha condannato Salmi Hamid per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 - è stato proposto da soggetto privo di legittimazione, e in particolare dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione; che trova infatti applicazione la vigente formulazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con decorrenza dal 3 agosto 2017, che esclude il ricorso personale dell'imputato; che ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen, qualora l'impugnazione sia proposta da soggetto non legittimato, l'inammissibilità della stessa è dichiarata senza formalità.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in € 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 mazo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente