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Ordinanza — n. 21087/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of admissible grounds against a plea bargain sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21087/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the only permissible grounds for challenging a plea bargain sentence were absent. The appellant complained about the lack of generic mitigating circumstances and internal continuity, but the law restricts challenges to procedural defects regarding the plea's voluntariness, prosecutor consent, or illegal sentencing. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet statutory requirements and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to defects regarding the party's will, prosecutor consent, divergent content, or illegal penalty application; appeals failing these grounds are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain sentence inadmissible appeal generic mitigating circumstances procedural defect Cassation appeal attenuazione della pena rinuncia alla motivazione concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPINI FRANCESCO nato a NAPOLI il 15/06/1976 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Filippini Francesco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Corte di appello di Napoli, 28 ottobre 2024), lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e l'omessa motivazione circa la continuazione interna.

Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale; che, dunque, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Preside