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Ordinanza — n. 21086/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of procedural diligence regarding statutory inadmissibility grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21086/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Carlo Mariotti inadmissible. The defense argued that the lower courts erred in applying the 'spesometro' method retroactively and failed to grant generic mitigating circumstances, but the court found these grievances insufficient to overcome procedural bars. Consequently, the appeal was rejected because the appellant failed to demonstrate they were not at fault for missing the statutory deadlines for raising specific inadmissibility causes.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the party was not at fault for failing to raise statutory grounds of inadmissibility, as the court must verify the diligence of the litigant in presenting all available procedural objections.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal procedural diligence fault of the party statutory deadlines tax evasion penalty sospensione della riscossione fiscale procedura per sottrazione d'imposta ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 606 c.p.p.
Art. 2 c.p.
Art. 3 Cost.
173 del 2024, per contrasto con l'art. 3 Cost. per violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza nella parte in cui prevedono che l'abrogazione dell'art.
Art. 93, comma 2, d.lgs. n. 173 del 2024
3 Cost., si rivela, prima ancora che manifestamente infondata, irrilevante ai fini della decisione; che, invero, la doglianza difensiva non tiene conto dell'esistenza dell'art. 93, comma 2, del medesimo d.lgs.
Art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000
per violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza nella parte in cui prevedono che l'abrogazione dell'art. 17 del d.lgs.
Art. 101 e 102 d.lgs. n. 173 del 2024
art. 62-bis cod. pen
art. 3 Cost
173 del 2024, per contrasto con l'art. 3 Cost.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014
pen., è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione (ex multis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv.
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 86
Succi c. Italia (Corte europea dei diritti dell'uomo)
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIOTTI CARLO nato a ROMA il 04/09/1954 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Ritenuto che, con sentenza del 10 luglio 2024, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 29 ottobre 2021 del Tribunale di Roma, con la quale l'imputato era stato condannato, alla pena di anni due di reclusione, oltre alle pene accessorie, per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presentava, pur essendovi obbligato, le dichiarazioni per gli anni 2011-2013, con evasione Irpef pari ad C 130.810,00, per il 2011, ad C 166.115,00, per il 2012, e ad C 186.896,00, relativamente all'anno di imposta 2013; che, avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione; che, con un primo motivo di doglianza, si denuncia la violazione degli artt. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 e 189, 191 e 192 cod. proc. pen., nonché l'erronea valutazione probatoria del cosiddetto "spesometro puro", sul rilievo che i giudici di merito, avvalendosi di metodi non analitici propri dell'accertamento tributario, di per sé non utilizzabili nel sistema probatorio penale, avrebbero erroneamente omesso di verificare correttamente l'effettivo superamento della soglia di punibilità; che, nello specifico, la difesa rappresenta che la normativa che consente l'applicazione del metodo di accertamento dello "spesometro" sarebbe stata applicata retroattivamente ed in malam partem, in violazione del principio di cui all'art. 2 del cod. pen., trattandosi di legge extrapenale che integra la fattispecie penale, oltre che in violazione della regola di giudizio relativa alle verifiche fiscali attraverso metodi atipici, induttivi e per analogia; che, con un secondo motivo di gravame, si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., per avere i giudici di merito contraddittoriamente valorizzato il precedente penale dell'imputato, invero non enfatizzato al fine di escludere la recidiva; che, in data 12 marzo 2025, la difesa ha depositato memoria con la quale contesta l'assegnazione del ricorso alla Settima Sezione della Corte di cassazione, ritenendo insussistenti le indicate cause di inammissibilità; che, nello specifico, la difesa afferma che gli elementi processualmente acquisiti al fascicolo sono tali da inficiare la struttura logica del provvedimento impugnato, di talché non avrebbe dovuto essere ritenuta preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o di fatto, dal momento che la modifica dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, espressamente consente la deduzione del travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera puntuale gli atti rilevanti, sempre che la contraddittorietà, come nel caso di specie, risulti percepibile ictu ocu/i; che, pertanto, nel caso di specie, sarebbe stato irragionevolmente compromesso il diritto dell'imputato di chiedere giustizia dinanzi ad un organo giurisdizionale, in violazione del principio di proporzionalità ed in contrasto con quanto affermato dalla Corte Edu, con la sentenza Succi c.

Italia, che ha censurato espressamente l'eccessivo formalismo della Corte di cassazione; che, inoltre, la difesa solleva altresì questione di legittimità costituzionale degli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 173 del 2024, per contrasto con l'art. 3 Cost. per violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza nella parte in cui prevedono che l'abrogazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 74 del 2000 - che prevede l'aumento di un terzo del termine prescrizionale ordinario per il reato di omessa dichiarazione dei redditi - sia efficace a decorrere dal 10 gennaio 2026, e non immediatamente, così producendo un'ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio nei confronti di soggetti imputati dei medesimi reati.

Considerato che il ricorso è inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di un'alternativa "rilettura" del quadro probatorio, già adeguatamente valutato dai giudici di merito, con coerenti e conformi argomentazioni; che la difesa non prende mai in considerazione, nemmeno a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a formulare asserzioni che rappresentano la ripetizione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado; che, in particolare, il primo motivo di doglianza è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dei principi relativi alla utilizzabilità, in sede penale, degli esiti degli accertamenti operati in sede tributaria da parte dell'Agenzia delle Entrate che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, si è avvalsa di un metodo di accertamento analitico; che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha affermato che dalla documentazione inerente all'attività di impresa dei clienti della ditta dell'imputato era risultato che questi aveva ricevuto, per gli anni 2012-2013, rispettivamente C 402.198,00 ed C 530.030,00, così consentendo la quantificazione dell'imposta evasa; che, dunque, gli organi accertatori dell'Agenzia delle Entrate correttamente si sono avvalsi di un metodo di accertamento completo e analitico, e non, come sostenuto dal ricorrente, induttivo ed integrato, essendo esso basato sulla precedente attività di verifica svolta sui ricavi aziendali, in assenza di elementi che facciano ritenere l'esistenza di costi;che, peraltro, la disciplina dello "spesometro" non costituisce elemento integrativo della norma penale, essendo volta non già a definire un elemento normativo della fattispecie contestata, bensì a disciplinare una modalità di accertamento in concreto della condotta; che, analogamente, anche il secondo motivo di impugnazione deve ritenersi inammissibile, in quanto afferente al trattamento punitivo che, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, appare sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che, nel caso di specie, invero, i giudici di merito hanno compiutamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando, non solo la gravità dei fatti e la loro reiterazione negli anni, ma anche la personalità negativa dell'imputato, già gravata da precedenti penali specifici, anche recenti, e certamente sintomatica di una non modesta capacità a delinquere dello stesso; che, del resto, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione (ex multis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244); che, del tutto inconferente, risulta il richiamo alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, Succi c. Italia, trattandosi di pronuncia afferente al processo civile, disciplinato, in quanto tale, da principi e garanzie distinti rispetto a quelli che regolano, invece, il processo penale; sicché le considerazioni ivi svolte non possono essere automaticamente trasposte in ambito penalistico; che l'invocata questione di legittimità costituzionale degli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 173 del 2024, per asserito contrasto con l'art. 3 Cost., si rivela, prima ancora che manifestamente infondata, irrilevante ai fini della decisione; che, invero, la doglianza difensiva non tiene conto dell'esistenza dell'art. 93, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 173 del 2024, il quale, prevedendo espressamente l'innalzamento di un terzo del termine di prescrizione per i medesimi reati ai quali è attualmente riferito l'art. 17 del d.lgs. n. 74 del 2000 - che la normativa intende abrogare - ne riproduce pedissequamente il disposto; che, dunque, attraverso tale previsione, è assicurata piena continuità normativa, senza soluzione di continuità alcuna rispetto alla disciplina previgente, con la conseguenza che non si determina in alcun modo la censurata disparità di trattamento, né alcuna violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm