Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing review is not permitted in Italian criminal appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Grisafi Alfonso inadmissible, ruling that a new assessment of sentence proportionality is prohibited in criminal appeals. Although the appellant argued the one-year sentence was triple the statutory minimum without sufficient reasoning, the court noted that detailed justification is only required when the penalty significantly exceeds the average. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: In criminal appeals, a new evaluation of sentence proportionality is inadmissible, and detailed reasoning is unnecessary unless the penalty is significantly above the average.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRISAFI ALFONSO nato a PALERMO il 22/10/1980 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Grisafi Alfonso, condannato in primo e secondo grado alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per i reati di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - per avere ceduto a terzi, in concorso con altri, dietro corrispettivo della somma di euro 5,00, sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di circa 1,3 grammi, nonché per avere detenuto, a fini di spaccio, 1.123,6 milligrammi di sostanza stupefacente del tipo hashish - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di impugnazione, violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla dosimetria della pena, irrogata in misura pari al triplo del minimo edittale, in assenza di specifica motivazione.
Considerato che la doglianza deve ritenersi inammissibile poiché non consentita in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondata; che, in punto di diritto, deve preliminarmente ricordarsi che, nel giudizio di Cassazione, non è ammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142); che, inoltre, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283;
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Rv. 255153), mentre una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243); che, in materia, si è ulteriormente precisato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288); che, nel caso di specie, la pena concretamente inflitta dai giudici di merito - di anni 1 di reclusione - si colloca ampiamente al di sotto della media edittale, di talché, sul punto, non può ravvisarsi alcuna carenza motivazionale, tenuto peraltro contro dell'espresso richiamo operato dal provvedimento impugnato ai precedenti penali dell'imputato; che tale richiamo, invero, ancorché operato con riguardo al diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. ed alla mancata concessione delle Ak circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. proc. pen., sorregge indirettamente anche la dosimetria contestata, postulando, sia pure in maniera implicita, un giudizio negativo in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato medesimo, che va, in ogni caso, a saldarsi, sul piano argomentativo, a quanto stabilito, ai fini dell'individuazione della predetta pena, dalla sentenza di primo grado, così costituendo implicita risposta al motivo di gravame volto a censurare quel punto della decisione appellata; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci