Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought to re-evaluate sentencing based on mitigating circumstances already considered.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant attempted to re-evaluate the sentence by arguing for generic mitigating circumstances. The applicant claimed the lower court ignored the minor nature of the drug dealing and the defendant's personal background, but the court noted these factors were already evaluated under the most favorable legal interpretation. Consequently, the appeal was rejected as it sought a new assessment of punishment rather than correcting a legal error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely seeks to re-evaluate the sentencing or re-argues facts already properly assessed by the court of first instance, without raising a distinct legal issue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMAT FALL nato il 18/10/1999 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che, con sentenza del 2 ottobre 2024, la Corte di appello di Torino, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva condannato Mamat Fall per i reati di cui all'art. 648, cod. pen., 73 comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per ricettazione di una bicicletta rubata e detenzione, a fini di spaccio, di sostanza stupefacente; che, avverso la sentenza, l'imputato ha proposto, tramite il difensroe, ricorso per cassazione, denunciando il vizio di motivazione relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute recessive rispetto alla recidiva, non avendo il giudice del merito tenuto conto, della tenuità della condotta di cessione, svolta in assenza di particolari mezzi e di una clientela fidelizzata, nonché delle condizioni soggettive dell'imputato, extracomunitario, di giovane età, in condizioni di arretratezza culturale e drammatica emarginazione sociale.
Considerato che il motivo di censura non è consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di critica già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e, inoltre, volti a prefigurare una rivalutazione del trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente motivazione; che, il giudice del merito ha correttamente motivato in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo constatato, da un lato, che gli elementi rilevati dalla difesa erano già stati valutati per la qualificazione del fatto in base alla più favorevole ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, e, dall'altro, la presenza di indici tali da smentire la resipiscenza dell'imputato, quali la condotta processuale ispirata alla negazione dell'evidenza e la presenza di un precedente specifico per la medesima violazione, realizzato in un periodo immediatamente precedente a quello dell'intervenuta condanna; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore L Il Presidente Ale sandro Maria AndL onio Vito Di Nicola