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Ordinanza — n. 21077/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it challenges a sentencing judgment rather than a conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21077/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed against a judgment applying a sentence rather than one of conviction. The appellant argued violations regarding the omission of exculpatory elements and issues of criminal guilt, but these grounds do not apply to sentencing decisions under the relevant procedural code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: A cassation appeal against a judgment applying a sentence is inadmissible unless based on specific grounds such as the expression of the defendant's will, lack of correlation between the request and the sentence, or legal error in the qualification of the act.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing judgment challenge procedural code article 444 patteggiamento appeal restrictions procedural costs allocation responsabilità disciplinare clausola esclusiva di responsabilità licenziamento o risoluzione del contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA ANDREA nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 23/12/1978 avverso la sentenza del 17/10/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Andrea De Luca — a cui è stata applicata la pena da lui richiesta per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 — ha proposto ricorso per cassazione, lamentando:

1) violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen., dal momento che il giudice avrebbe omesso di indicare gli elementi ostativi ad una pronuncia di proscioglimento;

2) vizi della motivazione e violazione degli artt. 73, del d.P.R. n. 309 del 1990 e degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza di elementi di reità. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod. proc. pen.); che, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.; situazioni non riscontrabili né compiutamente prospettate nel caso di specie. che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presi