Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were already examined and rejected in first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the cited grounds were already thoroughly examined and rejected with correct legal arguments in the lower court's decision. The appellant argued that his role was merely commentary rather than complicity and that he lacked the mitigating circumstance of being an accomplice. The court rejected these claims as they did not constitute specific criticisms of the lower court's reasoning or reveal new procedural errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, c.p.p.; Art. 369, comma 1, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely repetitive of issues already decided by the lower court without specific criticism of the reasoning or indication of specific distortions of the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRANCHIDA SALVATORE nato a PACECO il 07/06/1955 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che, con sentenza del 16 maggio 2024, la Corte di appello di Palermo, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva condannato Tranchida Salvatore per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione, a fini di spaccio, in concorso con altro soggetto, di diversi kilogrammi di marijuana e possesso di materiali destinati alla coltivazione; che, avverso la sentenza, l'imputato ha proposto, tramite il difensroe, ricorso per cassazione; che, con un primo motivo, si censurano la violazione dell'art. 110, cod. pen, e vizi della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento dell'estraneità del ricorrente al fatto, in quanto l'atteggiamento di quest'ultimo risultava di mera connivenza, insufficiente ad integrare gli estremi del concorso, neppure nella forma dell'agevolazione, essendosi limitato al mero commento della condotta illecita altrui; commento dal quale i giudici del merito hanno erroneamente dedotto l'agevolazione della criminosa; che, in secondo luogo, si censura la violazione dell'art. 114, cod. pen, per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante ivi prevista, non essendosi tenuto conto che la condotta del ricorrente era consistita soltanto nell'accompagnare il coimputato ad Enna, che avrebbe agito a prescindere dalla condotta del ricorrente, tenuto conto che la vettura, all'interno della quale sono stati rinvenuti gli stupefacenti, risultava già contenere al proprio interno le sostanze, prima che ad essa potesse avvicinarsi il ricorrente.
Considerato che i motivi di cui sopra non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata e, inoltre, volti a prefigurare una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzati dai giudici di merito, nonché manifestamente infondati perché inerenti ad asseriti difetti o contraddittorietà o palesi illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato; che, con riguardo al primo motivo, il giudice del merito ha comunque dedotto, in modo del tutto ragionevole, lo stabile inserimento dell'imputato in un'organizzazione finalizzata alla produzione e allo spaccio di marijuana, basandosi su un ricco compendio probatorio, derivante dall'attività di pedinamento della p.g., che metteva in luce i suoi rapporti con gli altri membri dell'organizzazione, la partecipazione dello stesso alle attività di trasporto e la piena conoscenza del contenuto del furgone che conteneva lo stupefacente;che, come ben evidenziato dai giudici di merito, le intercettazioni ambientali e telefoniche rivelavano chiaramente la conoscenza dell'attività di traffico da parte del ricorrente e lo stupore per non essere stato arrestato dopo il sequestro delle sostanze; che, con riguardo al secondo motivo, il giudice del merito ha correttamente ritenuto significativo il contegno dell'imputato, in quanto stabilmente inserito in un'attività organizzata per produzione e trasporto di ingenti quantitativi di marijuana in zone diverse della Sicilia, anche ben distanti dal luogo di produzione; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Cons