Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21075/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to challenge specific appellate reasoning on non-punishability grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21075/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to specifically address the arguments used by the Court of Appeal to reject the plea of non-punishability. The appellant, Torres Maurizio, argued for leniency based on the minor nature of his violation of a DASPO order while driving to pick up his children. The court found the facts clear, noting the appellant provided no valid justification for his presence in the restricted zone at the time of the check, and that alternative routes were available. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it does not specifically confront the arguments relied upon by the lower court in rejecting the plea of non-punishability for particular triviality, as it cannot solicit a re-evaluation of the factual record.

Parole chiave

Generato dall'IA
non-punishability plea Court of Cassation inadmissibility DASPO urban restriction procedural costs award factual re-evaluation preclusion infrazione alle norme della circolazione infrazione privilegiata contravvenzioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
48 del 2017, e che quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 131- bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
d.l. 20 febbraio 2017, n. 14
10, comma 3, del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla legge n.
art. 131- bis cod. pen
48 del 2017, e che quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 131- bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 giugno 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRES MAURIZIO nato a PALERMO il 11/11/1971 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che, con sentenza del 17 settembre 2024, la Corte di appello di Palermo ha confermato - rideterminando la pena in diminuzione - la sentenza di primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato, che aveva condannato Torres Maurizio per il reato di cui all'art. 10, comma 3, del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla legge n. 48 del 2017, e che quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 131- bis cod. pen. e vizi della motivazione in ordine all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Considerato che il ricorso è inammissibile, perché diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; che la difesa censura elementi già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici di merito, laddove la Corte di appello evidenzia come il doveroso apprezzamento in ordine alla gravità del fatto illecito connesso all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. impone di considerare se il fatto illecito abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni indicati (pag. 3 della sentenza); che nel caso di specie il Torres ha violato le prescrizioni impostegli senza fornire alcuna valida giustificazione, limitandosi ad affermare di stare attraversando la strada con lo scopo di prendere i propri figli a scuola; fatto, quest'ultimo, sconfessato non solo dalle annotazioni della polizia giudiziaria secondo cui egli stazionava in Via Volturno, ma anche dall'incompatibilità dell'orario del controllo (ore 10 del mattino) con un eventuale uscita dei figli da scuola; che il provvedimento del Questore imponeva di usufruire, in caso di necessità, di tragitti alternativi rispetto a quello cui era rivolto il DASPO urbano; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Al. e, e Lo Così deciso in Roma, il 281dicembre2025 Il Consigliere estensor