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Ordinanza — n. 21070/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses late criminal appeal as procedurally inadmissible due to missed statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21070/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed on July 5, 2024, after the statutory deadline of July 4, 2024, had expired. The appellant argued for an extension, but the court applied Article 585, paragraph 1-bis of the Code of Criminal Procedure, which mandates a 60-day appeal period for judgments rendered in the absence of the accused. Consequently, the court exercised its power under Article 610, paragraph 5-bis to rule de plano, dismissing the appeal and ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal filed after the expiration of the statutory period is inadmissible, and the court may rule de plano without examining the merits.

Parole chiave

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procedural inadmissibility statutory deadline criminal appeal de plano ruling missed time limit Code of Criminal Procedure court costs termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Rilevato che, pertanto, può procedersi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLELLA GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 04/06/1988 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che il ricorso è stato tardivamente proposto, in data 5 luglio 2024, essendo spirato il 4 luglio 2024 il termine per l'impugnazione della sentenza; che, infatti, la sentenza è stata pronunciata il 6 marzo 2024, con un termine per il deposito della motivazione di 60 giorni, scaduto il 5 maggio 2024, e che da tale ultima data devono essere computati 60 giorni complessivi per l'impugnazione (trovando applicazione, per la sentenza pronunciata in assenza dell'imputato, l'art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.), giungendosi così al 4 luglio 2024. Rilevato che, pertanto, può procedersi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.