Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence for drug possession due to procedural inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal against the plea bargain sentence inadmissible because it was filed outside the specific time limits allowed by law. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the prosecution's agreement precludes challenging the legal qualification of the crime in this stage. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds; challenges to the legal qualification of the facts are inadmissible as the agreement implies acceptance of the prosecution's characterization.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELABDI MOHAMMED nato il 12/05/1995 avverso la sentenza del 06/11/2024 del TRIBUNALE di LODI.--d-ater-erv a-rti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; • Elabdi Mohanrréd ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Monza in data 15/10/2024 di applicazione della pena concordata, ex art. 444 cod. proc. pen., di anni cinque di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, in ordine al reato di cui agli art. 73, comma 1, e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 per aver detenuto sostanze stupefacenti del tipo cocaina, ai fini di cederle a terzi.
Con un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto dall'imputato al di fuori delle strette ipotesi di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1, comma 50, I.n. 103 del 2017 che sole consentono la impugnabilità della sentenza di applicazione della pena nella presente sede. Infatti, in tema di "patteggiamento", il rito prescelto non consente la prospettazione, in sede di legittimità, di questioni che risultino incompatibili con la richiesta di applicazione della pena formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, poiché l'accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione, presupponendosi la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. (Sez.
V n. 21287, 04 giugno 2010; Sez. II n. 5240, 14 gennaio 2009). Va aggiunto che l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'articolo 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez.
IV .34494, 17 ottobre 2006). Nella fattispecie, il giudice ha compiutamente richiamato le risultanze degli atti di indagine acquisiti ed ha rilevato la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e dell'insussistenza delle condizioni di applicabilità dell'articolo 129 cod. proc. pen. Quanto sopra evidenziato dà quindi luogo ad inammissibilità del ricorso che deve essere dichiarata "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna `,Iii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella/camera di consiglio del 14 marzo 2025 t Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il Presidente CANC Giovanni Liber