Ordinanza — n. 21064/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HRAITA MOHAMMED nato il 13/05/1988 TIABI OTHMANE nato il 20/04/1992 CATANIA BENJAMIN nato a LIVORNO il 14/08/1999 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Hraita Mohaméd, Tiabi Othmane e Catania Benjamin propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 17/11/2023, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'atto di appello proposto da Hraita Moharriéd, Tiabi Othmane e Catania Benjamin, avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Livorno del 29/04/2022 di condanna per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1 e 4, del d.P.R. 309 del 1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen, art. 73 d.P.R. 309 del 1990, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21064/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, atteso il disagio socio personale dell'imputato. Con distinto ricorso Tiabi Othmane e Catania Benjamin, hanno dedotto le medesime doglianze formulate dal Hraita Moharrrèd. I ricorsi sono inammissibili posto che l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un'assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HRAITA MOHAMMED nato il 13/05/1988 TIABI OTHMANE nato il 20/04/1992 CATANIA BENJAMIN nato a LIVORNO il 14/08/1999 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Hraita Mohaméd, Tiabi Othmane e Catania Benjamin propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 17/11/2023, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'atto di appello proposto da Hraita Moharriéd, Tiabi Othmane e Catania Benjamin, avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Livorno del 29/04/2022 di condanna per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1 e 4, del d.P.R. 309 del 1990.
Con il primo e il secondo motivo, Hraita Mohamméd lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, che sarebbe stata affermata sulla 12ase delle sole intercettazioni telefoniche e ambientali disposte, nonostante le stesse siano prive di alcun riscontro, posto che non è stato eseguito nessun sequestro della sostanza stupefacente, che non sono stati identificati gli acquirenti finali e che non vi sono riscontri neppure dei trasferimenti di denaro.
Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, atteso il disagio socio personale dell'imputato. Con distinto ricorso Tiabi Othmane e Catania Benjamin, hanno dedotto le medesime doglianze formulate dal Hraita Moharrrèd. I ricorsi sono inammissibili posto che l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un'assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso.
I ricorrenti, infatti, si limitano ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza . individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum, come del resto rilevato anche dal giudice territoriale, il quale ha dichiarato l'inammissibilità dei gravami formulati avvero la sentenza emessa dal primo giudice. L'inosservanza del disposto dell'art 581 lett.
c) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'ad 591 lett.
c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, ne114-camera di consiglio del 14 marzo 2025 Il Presidente