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Ordinanza — n. 21063/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because merits issues on non-punishability are non-justiciable in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21063/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised concerned the merits of the case rather than legal errors. The appellant argued for non-punishability due to the minor nature of the offense, but the appellate court had already assessed this based on the defendant's indifferent attitude toward prior warnings. Since the lower court's decision on these factual and evaluative points was supported by adequate reasoning, the Supreme Court could not review it.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: Appeals to the Supreme Court on merits issues regarding non-punishability are inadmissible when the lower court's decision is supported by adequate reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility merits review prohibition non-punishability cause minor offense assessment procedural penalty imposition allegazioni insufficientemente motivate censura formulata in modo carente prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
Art. 131 bis cod. pen.
13 1.18 aprile 2017, in quanto destinatario di un divieto di accesso nei locali di pubblico intrattenimento, deducendo con un unico motivo di ricorso l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
13 1.18 aprile 2017, in quanto destinatario di un divieto di accesso nei locali di pubblico intrattenimento, deducendo con un unico motivo di ricorso l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUAN YUMING nato il 15/03/1994 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Guan Yuming ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna, in relazione al reato di cui all'art. 13 1.18 aprile 2017, in quanto destinatario di un divieto di accesso nei locali di pubblico intrattenimento, deducendo con un unico motivo di ricorso l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'atteggiamento di indifferenza tenuto dal ricorrente verso i provvedimenti dell'autorità, posto che, appena qualche giorno prima gli era stato notificato il divieto di accesso nei locali pubblici, ove era stato sorpreso nella flagranza del reato di cessione di sostanze stupefacenti appena pochi giorni prima della contestata violazione del c.d. daspo urbano emesso dal questore di Prato, con il quale al ricorrente veniva fatto divieto di accesso in locali di pubblico intrattenimento, esprimendo in tale modo un giudizio di disvalore della condotta non tenue.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria B Giovanni Liberati k L" ir DEP TATA thl