Cassation appeal against settlement agreement dismissed as grounds regarding will and prosecutor consent are inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed against a second-instance settlement agreement using grounds not permitted by law. The appellant argued that the lower court erred in assessing the defendant's willingness to settle, the prosecutor's consent, and the content of the judge's ruling. The court rejected these claims, citing established jurisprudence that only specific grounds regarding waived reasons or lack of dismissal conditions are admissible in such contexts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p. - A cassation appeal against a second-instance settlement agreement is inadmissible if it relies on grounds concerning the formation of the party's will to settle, the prosecutor's consent, or the content of the judge's pronouncement, as these fall outside the permissible scope of review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZERULO GABRIELE nato a MANFREDONIA il 19/07/2003 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Zerulo Gabriele ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990, deducendo con un unico motivo di ricorso vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.
Si è affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Giov