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Ordinanza — n. 21061/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against sentencing on request dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21061/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal against the sentencing judgment inadmissible because it failed to meet the specific statutory requirements for challenging such decisions. The appellant argued for a re-evaluation of the sanction based on facts involving drug possession and trafficking, but the court noted that appeals against sentencing on request are strictly limited to issues regarding the defendant's will, the correlation between the request and the sentence, legal qualification errors, or illegality of the penalty. Since the appellant did not raise any of these permitted grounds, the appeal was rejected as inadmissible, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentencing on request are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or penalty illegality; appeals based on other grounds are inadmissible.

Parole chiave

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sentencing on request cassation appeal inadmissibility statutory grounds procedural costs drug trafficking legal qualification ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABZAR HAMID nato il 23/10/1996 avverso la sentenza del 11/07/2024 del GIP TRIBUNALE di VARESEatt42g2W4:93~; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Labzar Hamid ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABZAR HAMID nato il 23/10/1996 avverso la sentenza del 11/07/2024 del GIP TRIBUNALE di VARESEatt42g2W4:93~; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Labzar Hamid ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione a fatti di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, deducendo violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente non pone a sostegno del ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Pres