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Ordinanza — n. 21057/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaint regarding generic mitigating circumstances in drug trafficking case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21057/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Ferrillo's appeal inadmissible for failing to specify the legal violation regarding generic mitigating circumstances. The appellate court correctly denied mitigation based on the defendant's criminal biography and lack of repentance, noting that post-2008 reforms require more than mere unrecorded status for leniency. Consequently, the appeal was rejected, and Ferrillo was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: A cassation appeal based on the non-application of generic mitigating circumstances is inadmissible if formulated in generic terms without identifying the specific legal error, as the lower court may legitimately deny such mitigation based on the defendant's criminal record and lack of repentance.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances drug trafficking offense inadmissible appeal criminal biography procedural costs Cassa delle ammende post-reform sentencing attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv.
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRILLO LUIGI nato a CALVIZZANO il 11/06/1966 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ferrillo Luigi propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di NDpoli del 17/09/2024, di conferma della sentenza del Tribunale di Napoli del 07/05/2021, con of quale il ricorrente è stato condannato alla pena di anni due, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, così come riqualificato, perché illecitamente deteneva sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisa in due panetti del peso lordo di gr. 194,50 e un involucro di cellophane del peso lordo di gr. 28,60 per fini di spaccio;

Con un unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione di legge per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; Il motivo, oltre ad essere formulato in termini generici, è inammissibile posto che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, la Corte •di appello ha correttaménte escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche attesa la biografia criminale dell'imputato e l'assenza di alcuna forma resipiscenza;

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Gi