Cassation appeals against second-instance settlement sentences are inadmissible for non-allowed substantive grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeals of Anastasi, Ferro, Zagari, and Borzi inadmissible because they were filed against a second-instance settlement sentence under specific procedural rules. The remaining appeal by Balsamo was rejected as it challenged the court of first instance's factual findings and evidence evaluation, which are non-reviewable in cassation. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against second-instance settlement sentences are inadmissible for substantive grounds regarding the formation of will or prosecutor consent, while appeals challenging factual reconstruction and evidence assessment are inadmissible as they fall within the exclusive jurisdiction of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BALSAMO STEFANO MARIO nato a ACI BONACCORSI il 15/08/1964 ZAGARI SALVATORE nato a ACIREALE il 16/02/1996 FERRO VINCENZO nato a CATANIA il 25/07/1984 ANASTASI RITA nato a ACIREALE il 10/12/1968 BORZI GIUSEPPE nato a CATANIA il 26/02/1977 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Anastasi Rita, Balsamo Stefano Mario, Ferro Vincenzo, Zagari Salvatore e Borzì Giuseppe ricorrono per cassazione avverso sentenza della Corte di appello di Catania del 03/04/2024, di riforma, in punto di trattamento sanzionatorio, della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catania, di condanna, in relazione al reato di cui all'art. 74, d.P.R.309/1990, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità e lamentando l'omessa qualificazione delle condotte contestatAai sensi dell'art. 73, comma 6, d.P.R.309/1990.
I ricorsi di Anastasi Rita, Ferro Vincenzo e Zagari Salvatore sono inammissibile perché proposti avverso sentenza di concordato in appello emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., per motivi non consentiti. Il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Per quanto attiene al ricorso proposto dal Balsamo, unico a non aver rinunciato ai motivi di appello, la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una .ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che, dal compendio probatorio acquisito in atti, costituito da intercettazioni telefoniche, servizi di osservazione, visione delle immagini di videosorveglianza, controlli effettuati su strada, è emerso che il ricorrente rivestiva il ruolo di organizzatore del sodalizio criminoso, in quanto riceveva consistenti quantitativi di sostanza stupefacente da parte dei fornitori Borzì, Ferro e Coco- circostanza corroborata dai suddetti fornitori che hanno ammesso gli addebiti- che poi consegnava alla convivente Anastasi, affinché fosse occultata e confezionata in dosi e poi riconsegnata al Balsamo, che si occupava anche delle cessioni.
La Anastasi agiva sotto la direzione e in esecuzione degli ordini impartiti dal compagno Balsamo, anche in ordine all'occultamento del danaro e al pagamento dei fornitori. Allo stesso modo il Balsamo impartiva ordini a Zagari Salvatore, figlio della Anastasi Pertanto, il giudice a quo ha ritenuto che il Balsamo fosse l'organizzatore del gruppo familiare costituito, sia pure composto da un numero esiguo di sodali appartenenti al medesimo nucleo familiare, la cui attività non era intercambiabile o paritetica rispetto gli altri associati, in quanto l'unico a mantenere, rapporti con i fornitori e a gestire i pagamenti.
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Liberati L L. DEPOSI