Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to excessive sanction claim and denial of generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Dodaj Harap inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Harap challenged the appellate court's confirmation of a sentence for drug-related crimes, arguing the punishment was excessive and generic mitigating circumstances should have been granted. The court rejected these claims, noting the sentence was appropriate given the defendant's prior record and the fact the crime occurred while on an alternative measure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: An appeal claiming excessive sentencing or denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's assessment of the gravity of the offense and the defendant's conduct during alternative measures is reasoned and not arbitrary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DODAJ HARAP (CUI 019PGK2) nato il 06/12/1976 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Dodaj Harap ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 19/09/2024 di conferma della sentenza del Tribunale di Milano del 09/04/2024, di condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo con un unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato. Il giudice a quo ha ritenuto congrua e adeguata la pena, peraltro prossima al medio edittale, e//ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità dell'addebito ed avendo il ricorrente commesso il fatto in contestazione durante l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione. Il giudice ha altresì dato atto della presenza di numerose condanne concernenti reati contro il patrimonio e due tentati omicidi, certamente ascrivibili all'imputato, anche se non attinenti alla commercializzazione di sostanze stupefacenti, e in particolare la loro prossimità temporale, nonché della assenza di elementi positivi suscettibili di valutazione ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Liberati DEPOSITATA IN CANCELL