Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded complaint regarding accessory penalty duration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gjergji Arben inadmissible regarding a six-month accessory ban on holding executive positions. The lower court found the penalty duration appropriate given the number and value of invoices used in tax fraud, noting it was near the statutory minimum. Consequently, the court rejected the claim that the sentence violated the law and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the complaint is manifestly unfounded, as the lower court's reasoning regarding the proportionality of the accessory penalty is not amendable at this stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJERGJI ARBEN nato il 05/02/1971 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Gjergji Arben ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 2 d.lgs.74/2000, contestati per aver indicato nelle dichiarazioni fiscali del 2016- 2015 fatture per operazioni inesistenti, deducendo, con un unico motivo violazione di legge e vizio dip244.4;*44., motivazione in ordine alla pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle personéve delle imprese, determinata nella misura di un anno, a fronte della durata minima di mesi sei.
La doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale con motivazione congrua non emendabile in questa sede, con riguardo alla durata della pena accessoria temporanea, ha ritenuto congrua la quantificazione effettuata dal primo giudice, peraltro prossima al minimo edittale, in ragione del numero e dell'entità delle fatture utilizzate dall'imputato, e pertanto adeguata la misura che impedisce al ricorrente di riassumere uffici direttivi delle imprese per un periodo superiore al minimo di legge. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente aria Beatr Giovanni Liberati 14.4: , r- DEPO !TATA IN CA EUERI