Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of oral discussion request and factual re-evaluation attempts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of defense rights regarding a collective hearing suspension and requested a re-evaluation of evidence against him versus his co-defendant. The court rejected these claims, noting that without a specific request for oral discussion, the defense's adherence to the suspension had no legal effect, and that the appellate court's factual findings were not subject to re-evaluation at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: In the absence of a timely request for oral discussion, a defense attorney's declaration of adherence to a collective hearing suspension does not obligate the judge to postpone proceedings, and cassation courts cannot re-evaluate factual findings made by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALANTI MICHAEL nato a MODICA il 06/03/1998 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Galanti Michael ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna per il reato di cui all'art 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 in relazione alla detenzione a fini di cessione di grammi 450 di sostanza stupefacente del tipo marijuana.
Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione del diritto di difesa dell'imputato, posto che dal 10 al 12 luglio 2024 era stata indetta l'astensione dalle udienze e dall'unione delle Camere Penali e il difensore aveva depositato dichiarazione di adesione all'astensione. Con il secondo motivo di ricorso deduce erronea valutazione delle prove, avendo la Corte territoriale assolto correttamente il coimputato Figura Giampiero, ma non il ricorrente, in ordine alla suddetta detenzione. In relazione alla prima doglianza si osserva che correttamente il giudice a quo ha affermato che, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, la dichiarazione di adesione all'astensione collettiva proclamata dall'organismo di categoria è priva di effetti non avendo l'istante diritto a partecipare all'udienza camerale.
Al riguardo si richiama Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Rv. 282067, secondo cui, nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina ennergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa. La seconda doglianza è invece rivalutativa. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.
La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica, avendo il giudice a quo ritenuto che la detenzione dello stupefacente occultato vicino ad un muretto fosse riferibile al solo ricorrente, che aveva aperto l'oblò che chiudeva l'accesso a tale vano, non essendo emersi invece elementi da cui desumere qualsiasi cointeressenza nella detenzione anche al Figura; come tale, quindi, non censurabile. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, pertanto, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Liberati DEPOSITATA