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Ordinanza — n. 21044/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against requested penalty sentences are inadmissible unless specific statutory grounds are met.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21044/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by three defendants against preliminary judgment sentences inadmissible. The defendants argued for acquittal but failed to cite the specific legal grounds required for challenging requested penalty sentences under Italian criminal procedure law. The court ruled that appeals must strictly address the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, legal qualification errors, or illegality of the penalty, none of which were raised.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against requested penalty sentences are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, correlation, legal qualification, or penalty illegality; other grievances are inadmissible.

Parole chiave

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requested penalty sentence cassation appeal admissibility criminal procedure law legal qualification error defendant's will inadmissible appeal Italian criminal justice motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
I ricorsi avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., in relazione a fatti di detenzione e cessione di sostanza stupefacente 'del tipo cocaina e per la detenzione di armi da fuoco (contestata solo dElkady e at Othma n) deducendo violazione di legge in relazione alla omessa pronuncia di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
art. 444 cod. proc. pen
I ricorsi avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen., in relazione a fatti di detenzione e cessione di sostanza stupefacente 'del tipo cocaina e per la detenzione di armi da fuoco (contestata solo dElkady e at Othma n) deducendo violazione di legge in relazione alla omessa pronuncia di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OTHMAN LOAY MOHAMED SEIFELDIN MOHAMED nato il 16/10/1997 ELKADY ABDELAZIZ ASAAD ABDELAZIZ nato a ROMA il 20/06/2000 HAOUAM ZAKARIA nato a CONEGLIANO il 15/01/1999 avverso la sentenza del 08/10/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Haouam Zakaria, Othman Loay Mohamed Seifeldin Mohamed e Elkady Abdelaziz Assad Abdelaziz, con separati ricorsi, ricorrono per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione a fatti di detenzione e cessione di sostanza stupefacente 'del tipo cocaina e per la detenzione di armi da fuoco (contestata solo dElkady e at Othma n) deducendo violazione di legge in relazione alla omessa pronuncia di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

I ricorsi avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) sono inammissibili. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame i ricorrenti lamentano la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento, senza porre a sostegno dei ricorsi alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di 'legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 Marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Pr