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Ordinanza — n. 21042/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses plea bargain appeal as inadmissible due to lack of statutory grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21042/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Emmanuel Agho's appeal against a plea bargain sentence inadmissible. Agho argued the legal qualification of facts was incorrect, but the court found his arguments too vague and unrelated to the specific statutory grounds for challenging plea agreements. Consequently, the appeal was rejected, and Agho was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, legal qualification errors, or illegality of the penalty, and must be filed within the prescribed timeframe.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal legal qualification error procedural time limits court costs and fine notifica delle Intese aggio diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., per cui alcun avviso di fissazione andava notificato al ricorrente) è inammissibikre•stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cook proc.
art. 110 cod. pen
del Tribunale di Sondrio, con cui, concesse le attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle contestate aggravanti, operati l'aumento per la continuazione e la riduzione per il rito scelto, gli è stata applicata la pena di anni 1 di reclusione ed euro 3.200 di multa, in ordine ai reati ex art. 110 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGHO EMMANUEL nato il 01/01/1995 avverso la sentenza del 08/03/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SONDRIOudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che Emmanuel Agho, tramite il difensore di fiducia, contesta la qualificazione giuridica del fatto rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa 1'8 marzo 202Zydal G.U.P. del Tribunale di Sondrio, con cui, concesse le attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle contestate aggravanti, operati l'aumento per la continuazione e la riduzione per il rito scelto, gli è stata applicata la pena di anni 1 di reclusione ed euro 3.200 di multa, in ordine ai reati ex art. 110 cod. pen., e art. 73, comma 1, 4 e 6, e art. 73, comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in Morbegno tra il 26 novembre e il 6 dicembre 2018.

Letta la memoria del 30 gennaio 2025 del difensore di fiducia del ricorrente, che si duole della mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'odierna udienza camerale. Considerato che il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cook proc. pen., per cui alcun avviso di fissazione andava notificato al ricorrente) è inammissibikre•stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono evidentemente ravvisabili nel caso di specie, non rivelando alcuna criticità la qualificazione giuridica dei fatti, peraltro contestata in termini non adeguatamente specifici.

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e versamentAdella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025.