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Ordinanza — n. 21041/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against appellate penalty reduction in plea bargain dismissed for inadmissibility of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21041/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that generic mitigating circumstances were not among the permissible grounds for review in plea bargain cases. The appellant, Eugenio Linari, challenged the appellate court's reduction of his sentence and fine, arguing the lower court failed to consider generic mitigating factors. The court rejected this because such arguments fall outside the specific scope of reviewable issues in plea bargain proceedings, leaving the appellant liable for procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; In plea bargain appeals, only grounds regarding the party's will, prosecutor's consent, and divergent pronouncements are admissible, excluding generic mitigating circumstances or penalty determination flaws not constituting legal illegality.

Parole chiave

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plea bargain appeal generic mitigating circumstances inadmissible cassation penalty reduction review procedural costs allocation attenuazione della pena concorso materiale di reati concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.) è inammissibile, dovendosi richiamare l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Art. 616 cod. proc. pen.
Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
art. 110 cod. pen
pen., ha rideterminato in anni 4 di reclusione ed euro 30.000 di multa la pena inflitta a Eugenio Linari in ordine ai reati ex art. 110 cod. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LINARI EUGENIO nato a CATANIA il 06/05/1998 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 4 luglio 2024, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Catania il 14 novembre 2023, pronunciandosi ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni 4 di reclusione ed euro 30.000 di multa la pena inflitta a Eugenio Linari in ordine ai reati ex art. 110 cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in concorso con il coimputato Andrea Guttà. È stato proposto ricorso per cassazione, con cui la difesa di Linari ha censurato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge.

Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.) è inammissibile, dovendosi richiamare l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non ricompresa nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, non rientrando evidentemente la doglianza sollevata dal ricorrente tra quelle ammesse in questa sede, e ciò a prescindere dalla sua genericità.

Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025