Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and excessive penalty claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Vittorio Piazzese inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court's sentence was excessive and lacked proper reasoning, but the court found these claims manifestly unfounded. The appellate court had already reduced the sentence and justified the penalty based on specific drug trafficking details, while rejecting generic mitigating factors due to the nature of the confession.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, or lack adequate criticism of the lower court's reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZESE VITTORIO nato a AVOLA il 28/04/1985 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania dell'8 febbraio 2024, che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Siracusa il 27 febbraio 2018, ha rideterminato in mesi 8 di reclusione ed euro 800 di multa la pena irrogata a carico di Vittorio Piazzese, ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Avola il 4 febbraio 2017.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, è manifestamente infondato, in quanto palesemente generico e privo di un'adeguata critica all'operato dai giudici di merito, i quali, contrariamente a quanto eccepito, si sono invece compiutamente confrontati con gli argomenti difensivi, superandoli con considerazioni pertinenti. Osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'eccessività della pena e il diniego delle attenuanti generiche, è anch'esso manifestamente infondato, dovendosi considerare che la Corte di appello ha ridotto la pena da 1 anno di reclusione e 1.200 euro di multa a mesi 8 di reclusione ed euro 800 di multa, valorizzando le modalità di spaccio in forma domestica e giustificando il lieve discostamento dalla pena base in ragione delle plurime cessioni, avvenute anche in costanza di applicazione degli arresti domiciliari, mentre, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, è stata sottolineata (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, non potendosi ritenere tale la confessione resa da Piazzese, il quale si è limitato ad ammettere quanto già emerso dalle indagini svolte.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 gennaio 20