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Ordinanza — n. 21038/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21038/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21038/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABOUARDY MOHAMED CUI 05F830F nato il 17/12/1999 avverso la sentenza del 12/06/2024 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che Mohamed Labouardy, tramite il suo difensore di fiducia, contesta la qualificazione giuridica del fatto e, in particolare, il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 12 giugno 2024 dal Tribunale di Milano, con cui gli è stata applicata la pena di anni 3 di reclusione ed euro 14.000 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, 2 e 4 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati in Milano il 19 febbraio 2024.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 21038/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, 2 e 4 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati in Milano il 19 febbraio 2024.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti caso poco grave altri reati punibilità multa disciplinare all'avvocato reati penali gravi
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABOUARDY MOHAMED CUI 05F830F nato il 17/12/1999 avverso la sentenza del 12/06/2024 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che Mohamed Labouardy, tramite il suo difensore di fiducia, contesta la qualificazione giuridica del fatto e, in particolare, il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 12 giugno 2024 dal Tribunale di Milano, con cui gli è stata applicata la pena di anni 3 di reclusione ed euro 14.000 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, 2 e 4 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati in Milano il 19 febbraio 2024.

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono evidentemente ravvisabili nel caso di specie, non rivelando alcuna criticità la qualificazione giuridica dei fatti, peraltro contestata in termini del tutto generici.

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025.