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Ordinanza — n. 21032/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against sentencing reduction for drug trafficking and assault as manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21032/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Leon Bifone and Nazar Kusyy inadmissible regarding their contested sentencing reduction. The defendants argued against the denial of general mitigating circumstances and the calculation of penalties for drug trafficking and assault charges. The court ruled that the appellate court's reduction of detention terms was rational and that the defense's merit-based arguments fell outside the scope of a legitimacy review.

Regesto Legislator

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Art. 606, 607, 616 c.p.p.; The appeals against a sentencing reduction are inadmissible when the appellate court's reasoning is rational and the defense's arguments concern substantive merit rather than legal legitimacy.

Parole chiave

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inadmissible appeals sentencing reduction drug trafficking general mitigating circumstances legitimacy review substantive merit Cassation jurisdiction motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BIFONE LEON nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 28/03/2000 KUSYY NAZAR nato a MADDALONI il 05/09/2001 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 25 marzo 2024, che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 24 marzo 2023, nel prendere atto della rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli inerenti il trattamento sanzionatorio, ha così rideterminato le pene irrogate a carico di Leon Bifone e Nazar Kusyy: anni 4 e mesi 4 di reclusione ciascuno per i fatti di cui ai capi A e B, aventi ad oggetto i reati ex art. 110, 582, 583, 585 cod. pen. e 4 della legge n. 110 del 1975 (capo A) e 81, 56, 610 commi 1 e 2 e 635 cod. pen. (capo B), e anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 20.000 di multa ciascuno per i fatti di cui al capo D, avente ad oggetto il reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, risultando i predetti reati commessi in Portico di Caserta fino al 9 settembre 2022.

Osservato che l'unico comune motivo dei due distinti ricorsi di Leon Bifone e Nazar Kusyy, con il quale si contesta il diniego delle attenuanti generiche e la commisurazione della pena, è manifestamente infondato, dovendosi evidenziare che la Corte di appello ha ridimensionato il trattamento sanzionatorio inflitto agli imputati, riducendo le pene detentive in maniera non proprio irrisoria. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, è stata poi ragionevolmente rimarcata (pag. 5 della sentenza impugnata), tra l'altro, la gravità dei fatti, essendo la vicenda per cui si procede connotata sia da reiterate aggressioni ai danni della vittima, che riportava gravi lesioni e l'indebolimento dell'organo della masticazione, sia dall'accertamento incidentale di una fiorente e prolungata attività di cessione di elevati quantitativi di sostanze stupefacenti.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere a carico dei ricorrenti del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 gennaio