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Ordinanza — n. 21031/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of legal grounds for re-evaluating evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21031/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Neziri Fatjon's appeal inadmissible, ruling that the arguments regarding the conviction were manifestly unfounded. The defense challenged the confirmation of guilt based on alleged reasoning flaws, but the court found the lower courts' assessment of evidence, including witness testimony and surveillance footage, to be rational and within their authority. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, as the appellate court's evaluation of evidence and facts is not subject to re-evaluation in cassation proceedings.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal cassation review limits evaluation of evidence procedural costs drug trafficking conviction motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 81 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEZIRI FATJON (CUI 04YRJSV) nato il 16/05/1997 avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Perugia del 1° marzo 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Perugia il 12 luglio 2022, con la quale Neziri Fatjon, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, era stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.600 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 81 cod. pen. e 73, comma 5, dei d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in Perugia e Bastia Umbra nei mesi di ottobre e novembre del 2018.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno richiamato gli accertamenti di P.G., da cui è emersa la cessione di stupefacente in favore di Daniele Polzoni, il quale ha poi riferito di essere un assuntore abituale di cocaina e di essersi già in passato rifornito dall'imputato Neziri Fatjon, essendo risultate le dichiarazioni di Polzoni lineari, precise, scevre da intenti calunniatori e in ogni caso riscontrate dalle immagini del filmato delle telecamere di videosorveglianza.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 gennaio 20