Cassation appeal against conditional suspended sentence dismissed for generic grounds violating admissibility rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised were too generic and did not fall within the narrow exceptions permitted for challenging plea bargain sentences. The appellant, Marcello Colò, had previously withdrawn his appeal, but the court noted the withdrawal lacked specific reasons and the original complaints failed to address the limited statutory categories for such challenges. Consequently, the appeal was rejected under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure, with the appellant ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or illegality of the penalty; generic complaints fall outside these exceptions and result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLO MARCELLO nato a SAN SEVERO il 07/03/1975 avverso la sentenza del 12/07/2024 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che Marcello Colò, tramite il suo difensore di fiducia, in data 18 novembre 2024, ha rinunciato al ricorso per cassazione proposto nel suo interesse avverso la sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 12 luglio 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Foggia, con cui gli era stata applicata la pena, condizionalmente sospesa, di anni 1, mesi 6, giorni 20 di reclusione ed euro 4.267 di multa, in ordine a vari episodi del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in San Severo tra il 21 settembre e il 24 novembre 2023.
Considerato che il ricorso originario era stato in ogni caso proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiarnento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili non ravvisabili nel caso di specie, risultando del tutto generiche le doglianze sollevate avverso la decisione impugnata.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorre_ nte al pagamento delle spese i 2Am-1A-A-c1~4‘2 processuali e al versamento della somma di euroCtremil.Nri favore della Cassa delle ammende, non essendo state peraltro specificate le ragioni dell'intervenuta rinuncia al ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ‘-1 al versamento della somma di euro~in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025.