Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unfounded lack of motivation claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Massimiliano Cangelosi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Cangelosi challenged the second-instance judgment confirming his conviction for drug trafficking under Article 73, paragraph 5, of the Drug Trafficking Law, citing a lack of motivation and violation of law. The court rejected these arguments as manifestly unfounded because the appeal contained no specific criticisms of the reasoning provided in the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and lack specific criticism of the reasoning in the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGELOSI MASSIMILIANO nato a MILANO il 03/02/1972 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 6 febbraio 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Palermo il 24 marzo 2022, con la quale Massimiliano Cangelosi era stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Palermo il 23 marzo 2022.
Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale sono stati dedotti il vizio di motivazione e la violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto del tutto generico, non essendovi critiche specifiche al percorso argonnentativo della sentenza impugnata, che invero ha fornito adeguate risposte, con cui il ricorso non si confronta, a ciascuna delle doglianze sollevate. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025.