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Ordinanza — n. 21023/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of legal grounds for re-evaluating evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21023/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the sole ground of complaint regarding the conviction was manifestly unfounded. The appellant argued for a re-evaluation of evidence, but the court found the lower courts' reasoning rational and based on significant probative circumstances like the suspect's flight and possession of a precision scale. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the appellate court's evaluation of evidence and facts is not subject to re-evaluation in cassation proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded cassation review evidence evaluation procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990
Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al delitto di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R.
Art. 116, comma 14, del d. Igs. n. 285 del 1992
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTI ANDREA nato a ALGHERO il 14/02/1989 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, del 12 marzo 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Sassari il 20 aprile 2022, con la quale Andrea Monti era stato condannato alla pena di mesi 8, giorni 10 di reclusione ed euro 2.000 di multa, nonché di mesi 4 di arresto ed euro i ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e 116, comma 14, del d.

Igs. n. 285 del 1992; fatti accertati in Alghero il 28 aprile 2020. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al delitto di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, pur prendendo atto della non eccessiva quantità dello stupefacente sequestrato, hanno tuttavia richiamato talune circostanze di indubbia pregnanza probatoria, ossia il comportamento tenuto da Monti durante l'intervento dei militari, allorquando il ricorrente si è dato a precipitosa fuga, cercando di disfarsi dei due involucri contenenti droga in suo possesso, e il rinvenimento nella sua disponibilità di un bilancino di precisione perfettamente funzionante, non risultando peraltro comprovato che all'epoca l'imputato facesse uso di stupefacenti.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 gennaio