Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to meet specific grounds under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Domenico Verdone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Verdone challenged the conviction for drug trafficking, arguing the offense lacked 'minority' status and questioning the legal qualification of the facts. The court rejected these arguments because the appeal did not fall within the narrow exceptions permitted for challenging a plea-bargain sentence under the relevant procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: An appeal against a plea-bargain sentence is inadmissible unless it specifically addresses the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, and generic challenges to the qualification do not suffice.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDONE DOMENICO nato a NOVARA il 17/01/1978 avverso la sentenza del 11/09/2024 del GIP TRIBUNALE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Rilevato che Domenico Verdone, tramite il suo difensore di fiducia, contesta la qualificazione giuridica del fatto e, in particolare, il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa 1'11 settembre 2024 dal G.I.P. del Tribunale di Novara, con cui gli è stata applicata la pena di anni 3, mesi 2 di reclusione ed euro 16.000 di multa, in ordine ai reati di cui agli art. 81, comma 1, cod. pen. e art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati in Novara il 9 febbraio 2024.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono evidentemente ravvisabili nel caso di specie, non rivelando alcuna criticità la qualificazione giuridica dei fatti, peraltro contestata in termini del tutto generici.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali vr.17aLlyersament'Odella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025.