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Ordinanza — n. 21020/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism grounds, ruling merit-based assessments barred in cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21020/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court erred in applying recidivism. The appellant argued the conviction for aggravated offenses was unjustified, but the court found the conviction based on ten prior convictions between 2009 and 2023, including recent similar crimes, proved a specific propensity to reoffend. The court ruled that differing merit-based evaluations are not permissible in cassation proceedings, which strictly review legal application rather than factual assessment.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, lett. G) d.P.R. n. 309/1990; Art. 391 ter c.p.: In cassation proceedings, the court cannot substitute its own assessment of facts for those of the lower courts, and a conviction based on a proven specific propensity to reoffend, evidenced by multiple prior convictions and recent similar conduct, is legally sound even if contested by the defense.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva reiterata propensione a delinquere giudizio di legittimità sostituzione di merito inammissibilità ricorso recidiva nell'infrazione criminalità persistente precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, lett. G) del d.P.R. n. 309 del 1990
del Tribunale di La Spezia il 7 febbraio 2024, con la quale Samir Kbaili, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati ex art. 73, comma 5, - 80 lett.
Art. 391 ter cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KBAILI SAMIR CUI 03H6EW9 nato il 10/10/1987 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Genova del 16 maggio 2024, che ha confermato la decisione resa dal G.I.P. del Tribunale di La Spezia il 7 febbraio 2024, con la quale Samir Kbaili, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati ex art. 73, comma 5, - 80 lett. G) del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e 391 ter cod. pen. (capo B), fatti commessi in La Spezia il 26 ottobre 2023.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, il giudizio sulla sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato, non confrontandosi il ricorso con le pertinenti considerazioni dei giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente richiamato (pag. 2-3 della sentenza impugnata) le dieci condanne riportate tra il 2009 e il 2023, dall'imputato, soprattutto per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, risultando peraltro che il ricorrente ha commesso condotte delittuose della stessa indole fino a pochi mesi prima dei fatti di causa,; questi ultimi si sono rivelati idonei a comprovare, anche in ragione della loro non occasionalità, la qualificata propensione a delinquere di Kbaili, indubbiamente in grado di giustificare l'applicazione della contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2