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Ordinanza — n. 21019/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21019/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mauro Glorioso inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's confirmation of guilt and the reduction of confiscation, arguing for a re-evaluation of evidence regarding tax fraud. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the lower courts properly valued fiscal verification results and that the defense's request for suspended sentence with community service lacked the required explicit non-opposition from the defendant.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or if the appeal fails to comply with statutory requirements for admissibility, such as the explicit expression of non-opposition for specific sentence suspensions.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded tax fraud conviction suspended sentence community service procedural costs Cassa delle ammende irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 165 cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione dell'art. 165 cod.
Art. 163 cod. pen.
art. 165 cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione dell'art. 165 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 3, n. 26259 del 10/05/2018
Sez. 3, n. 26259 del 10/05/2018, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GLORIOSO MAURO nato a MESSINA il 14/05/1964 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 27 giugno 2024, che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Torino il 23 novembre 2023, ha ridotto l'importo della confisca ad euro 118.635, confermando la condanna ad anni uno di reclusione formulata in primo grado a carico di Mauro Glorioso, ritenuto colpevole del reato ex art. 4 del d.

Igs. n. 74 del 2000, commesso in Torino il 30 settembre 2015. Letta la memoria trasmessa il 23 gennaio 2025 dall'avvocato Attilio Molinengo, difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto di dichiarare ammissibile il ricorso. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto generico e volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato gli esiti della verifica fiscale eseguita nei confronti dell'impresa "Buongiorno Italia s.r.l." amministrata dall'imputato, verifica dalla quale è emerso che nella delibera dell'assemblea dei soci tenuta il 21 luglio 2014 è stata prevista la possibilità del finanziamento dei soci per importi non giustificabili in relazione alla consistenza dell'attività, essendosi dunque in presenza di uno strumento volto a frodare il Fisco, tanto è vero che pure nel successivo anno di imposta (2015), la società ha fatto ricorso allo stesso strumento, per cui legittimamente è stata ritenuta infedele la dichiarazione fiscale riferita al 2014.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione dell'art. 165 cod. pen., è anch'esso manifestamente infondato: ed invero, premesso che nell'atto di appello non è stata 1,£hiesta la sospensione condizionale, invocata solo nei motivi aggiunti, occorre 4.441.4 comunquenlthe la Corte di appello, nel confrontarsi con la richiesta difensiva, ha spiegato che l'imputato, nei due giudizi di merito, non ha mai manifestato la sua non opposizione a svolgere attività non retribuita in favore della collettività, risultando tale impostazione coerente con il principio formulato, sia pure in termini non omogenei, da questa Corte (cfr.

Sez. 3, n. 26259 del 10/05/2018, Rv. 273320), secondo cui la sospensione condizionale della pena subordinata all'obbligo di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività necessita non opposizione dell'imputato che deve risultare da una espressa manifestazione dello stesso, non potendo desumersi da atti del difensore, anche quando il beneficio previsto dall'art. 163, cod. pen. è concesso a persona che ne abbia già usufruito. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il