Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21017/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug recidivism, ruling merit-based assessments are not reviewable in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21017/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Lo Lamine inadmissible regarding the application of recidivism. The lower court had imposed a heavier sentence based on the defendant's specific history of drug trafficking and established buyer networks. The court rejected the argument that the trial judges' evaluation of these facts violated the law, affirming that such merit-based assessments fall outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review the substantive evaluation of facts and the application of recidivism rules by lower courts, as these constitute matters of merit reserved for the trial instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidivism application drug trafficking history cassation review limits merit-based assessment inadmissible appeal attività criminosa recidiva nell'infrazione crimine organizzato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO LAMINE nato il 10/07/1982 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino dell'Il settembre 2024, che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Torino il 22 marzo 2024, ha rideterminato in anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 4.400 di multa la pena irrogata a carico di Lo Lamine, ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi A e C) e 337 cod. pen. (capo B); fatti commessi fino al gennaio 2024.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, il giudizio sulla sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato, non confrontandosi il ricorso con le pertinenti considerazioni dei giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente richiamato (pag. 6-7 della sentenza impugnata) le pregresse condanne, anche specifiche, riportate dall'imputato, perseverante nel commettere reati della stessa indole, pur dopo un periodo di lontananza dal crimine, essendo risultati i fatti di causa idonei a comprovare la qualificata propensione a delinquere di Lamine, indubbiamente in grado di giustificare l'applicazione della contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, e ciò anche in considerazione del fatto che il ricorrente ha dato prova di agire con incontri prestabiliti e non al livello più rudimentale dell'offerta di droga per strada, potendo egli contare su una collaudata rete di acquirenti e su disponibilità non irrisorie di stupefacenti.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025