Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding conviction and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal by Luciano Pompa inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The defense argued against the conviction for tax evasion and the lack of recidivism exclusion, but the court found these claims manifestly unfounded. The appellate court's reasoning was deemed rational and within the scope of the appeal, as it relied on consistent evidence and the defendant's implausible statements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 5 d.lgs. n. 74/2000: An appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, as the appellate court's assessment of evidence and the absence of mitigating factors are not subject to re-evaluation on appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMPA LUCIANO nato a NOVARA il 17/03/1957 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; r Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino dell'Il luglio 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Novara il 26 luglio 2022, con la quale Luciano Pompa, all'esito di rito abbreviato, era stato condannato alla pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del d.
Igs. n. 74 del 2000; fatto commesso in Novara il 29 dicembre 2014. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, la conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno richiamato gli accertamenti svolti dall'Agenzia delle Entrate di Novara, da cui è emerso che la Style Coffee s.r.I., di cui Pompa è stato legale rappresentante dal 27 novembre 2012 e socio al 65%, non ha presentato la dichiarazione dei redditi riferita al 2013, pur essendovi tenuto, con un'iva evasa pari a 108.793 euro, avendo in particolare la Corte di appello sottolineato, con considerazioni pertinenti (pag. 5-7 della sentenza impugnata) la vaghezza delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato a sua discolpa, al cospetto della coerenza delle acquisizioni probatorie delineatesi a suo carico.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata esclusione della recidiva reiterata, è anch'esso manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello osservato (pag. 8 della sentenza impugnata), in maniera non irragionevole, che Pompa è rimasto detenuto per la seconda condanna fino al febbraio 2013, senza che evidentemente l'esperienza carceraria l'abbia indotto ad astenersi dalla commissione di nuovi reati, rivelando in tal modo una persistente inclinazione a delinquere, manifestatasi peraltro anche in un ambito diverso (i due precedenti riguardano i reati di violenza sessuale e di prostituzione minorile tentata).
Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, avendo peraltro egli reso nel corso del processo dichiarazioni poco plausibili e non verificabili, per cui la pena inflitta dal primo giudice, peraltro non eccessiva, è stata legittimamente confermata. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma i