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Ordinanza — n. 21014/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding waived acquittal grounds and generic sentencing complaints in a plea agreement case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21014/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense argued for a retrial on acquittal grounds and sentencing quantification, but these issues were explicitly waived during the appellate plea agreement procedure. The court ruled that complaints regarding waived acquittal conditions and generic sentencing errors fall outside the scope of admissible cassation grounds in plea agreement cases.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; In plea agreement cases, appeals against appellate rulings are admissible only for specific grounds regarding the formation of will, prosecutor consent, or divergent content, while complaints about waived acquittal conditions and generic sentencing determinations are inadmissible.

Parole chiave

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plea agreement procedure inadmissible cassation appeal waived acquittal grounds sentencing quantification procedural costs order Cassa delle ammende appellate reform imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
del Tribunale di Torino il 6 febbraio 2024, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni 4, giorni 20 di reclusione ed euro 18.400 di multa, la pena inflitta ad Artur Loshi in ordine ai reati di cui agli art.
Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.) è inammissibile, dovendosi richiamare l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Art. 129 cod. proc. pen.
È stato proposto ricorso per cassazione, con cui la difesa dell'imputato ha censurato sia il difetto di motivazione in punto di quantificazione della pena, sia il mancato proscioglimento di Loshi ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativarnente fissata in tremila euro.
art. 599 bis cod. proc. pen
del Tribunale di Torino il 6 febbraio 2024, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni 4, giorni 20 di reclusione ed euro 18.400 di multa, la pena inflitta ad Artur Loshi in ordine ai reati di cui agli art.
art. 129 cod. proc. pen
È stato proposto ricorso per cassazione, con cui la difesa dell'imputato ha censurato sia il difetto di motivazione in punto di quantificazione della pena, sia il mancato proscioglimento di Loshi ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativarnente fissata in tremila euro.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOSHI ARTUR nato il 29/03/1987 avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 16 luglio 2024, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione resa dal G.I.P. del Tribunale di Torino il 6 febbraio 2024, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni 4, giorni 20 di reclusione ed euro 18.400 di multa, la pena inflitta ad Artur Loshi in ordine ai reati di cui agli art. 73, comma 1 e 80, comma 2, del d.P.R. 309 del 1990, 2-7 della legge n. 895-1975, 23 della legge n. 110 del 1975 e 697 cod. pen.; fatti accertati in Torino il 23 agosto 2023. È stato proposto ricorso per cassazione, con cui la difesa dell'imputato ha censurato sia il difetto di motivazione in punto di quantificazione della pena, sia il mancato proscioglimento di Loshi ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.) è inammissibile, dovendosi richiamare l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, non rientrando evidentemente le doglianze sollevate dal ricorrente, peraltro palesemente generiche, tra quelle ammesse in questa sede.

Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativarnente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025