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Ordinanza — n. 21013/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for manifestly unfounded grounds and merit-based arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21013/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ruling that the arguments were manifestly unfounded and exceeded the scope of a legitimacy review. The appellant challenged a conviction for tax evasion, but the court found the lower courts' factual findings on tax assessments and prior criminal history to be rational and specific. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or if the arguments constitute a mere re-evaluation of facts and evidence, which falls outside the scope of a review of legality.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded tax evasion conviction review of legality procedural costs continuation of crimes Cassation Court onere della prova del contribuente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
in termini Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARIANO GIACOMO nato a CASSANO DELLE MURGE il 04/11/1953 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 7 dicembre 2023, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Bari il 5 ottobre 2021, con cui Giacomo Ariano, nell'ambito di un processo in cui erano confluiti due procedimenti riuniti, era stato condannato alla pena di 2 anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di due distinti episodi, unificati dal vincolo della continuazione, del reato ex art. 4 del d.

Igs. n. 74 del 2000, commesso in Bari, rispettivamente, fino al 30 agosto 2013 e fino al 17 settembre 2014. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato (pag. 3-4 della sentenza impugnata) la verifica fiscale eseguita nei confronti dell'impresa individuale dell'imputato e i dati acquisiti dai singoli clienti, analizzando per ciascuno di essi gli imponibili delle singole operazioni e le relative imposte, superando così le obiezioni del ricorrente circa la natura induttiva degli accertamenti svolti.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego delle attenuanti generico, è anch'esso manifestamente infondato, in quanto non specifico, dovendosi in ogni caso rilevare che, nel confermare il trattamento sanzionatorio del primo giudice, la Corte di appello (pag. 4 della sentenza impugnata) ha rimarcato l'esistenza di un precedente della stessa indole a carico dell'imputato, oltre che l'elevato importo delle somme evase e l'intensità del dolo. Ritenuto che, rispetto a ciascuno dei temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. in termini Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 gennai