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Ordinanza — n. 20858/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding theft vs fraud distinction due to unilateral usurpation of goods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20858/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft rather than fraud. The appellant argued for a reclassification as fraud, but the court found the facts showed unilateral usurpation after initial deceptive conduct. Consequently, the distinction between theft and fraud hinges on whether the actor unilaterally took possession after the victim's act of disposal.

Regesto Legislator

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Art. 110, 624, 625 c.p.; In theft aggravated by fraudulent means, unilateral usurpation of goods between the victim's disposal act and the actor's possession precludes the crime of fraud.

Parole chiave

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theft aggravated fraudulent means unilateral usurpation of goods distinction theft fraud deceptive conduct theft criminal law qualification partecipazione al reato mancata prova di parzialità condotta colpevole

Disposizioni normative citate

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Art. 110 c.p.
Art. 624 c.p.
Art. 625 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. V, n. 36864 del 23/10/2020, Fuzio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAINARD MARLEY nato a UDINE il 19/10/1989 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Marley Rainard ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di concorso in furto pluriaggravato di cui agli art. 110, 624 e 625, nn. 2 e 4, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa riqualificazione del fatto nel reato di truffa, è manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

La Corte territoriale, con motivazione esente dai lamentati vizi logici, ha condiviso la qualificazione giuridica del fatto nel reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento effettuata dal primo giudice, valorizzando la circostanza che vi è stata usurpazione unilaterale che ha portato all'impossessamento, benché la condotta dell'imputato sia stata inizialmente ingannatoria. Infatti, quest'ultimo ha dapprima posto in essere condotte ingannatorie potenzialmente rientranti nel concetto di artifizi e raggiri, lasciando credere alle vittime di volergli vendere delle box di monete d'argento, ma poi, con la scusa di controllare il denaro degli acquirenti, si è allontanato rapidamente dal luogo dell'incontro senza farvi più ritorno, facendo sì che fra l'atto dispositivo dei compratori e l'impossessamento del bene si configurasse un'azione con il suddetto carattere di usurpazione unilaterale.

Così come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di reati contro il patrimonio, la differenza tra il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e quello di truffa si individua nella fase risolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell'offesa, cosicché integra l'ipotesi di furto, e non di truffa, la realizzazione da parte dell'autore di attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale (Sez.

V., n. 36864 del 23/10/2020, Fuzio, Rv. 280323); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1