Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 20857/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls criminal appeal due to statute of limitations; acquittal granted without remand for criminal charges.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20857/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's decision declaring the appeal inadmissible and ordered the criminal judgment's annulment without remand. The appellant argued the appeal was timely, but the court found the lower court failed to apply the 15-day extension for absent defendants under Art. 585, c. 1-bis c.p.p. Consequently, the appeal was deemed untimely. Furthermore, the court noted both criminal charges had expired due to the statute of limitations before the judgment was issued, warranting an acquittal without remand.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 585, comma 1-bis c.p.p.; Art. 129, comma 2 c.p.p.; The appeal is timely only if the statutory extension for absent defendants is applied; when crimes are extinguished by limitation, the judgment must be annulled without remand.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations absent defendant extension criminal appeal admissibility annulment without remand prescription period remissione della pena liberazione condizionale revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 585, comma 1-bis c.p.p.
Art. 129, comma 2 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMARAT SALIM nato il 23/11/1980 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Salim Amarat ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal ricorrente in quanto presentato oltre il termine perentorio previsto dalla legge, disponendo l'esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Udine che ha condannato l'imputato per il concorso nei reati di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative di cui agli artt. 110, 48 e 480 cod. pen. (capo 32) e di contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto e falsità materiale commessa dal privato di cui agli artt. 110, 81, 476 e 482 cod. pen. (capo 33);

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta inosservanza di norme processuali relativamente alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello, è fondato in quanto la Corte territoriale, nel calcolare il termine per proporre l'impugnazione, non ha considerato l'aumento di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1 bis, cod. proc. pen. nel caso di imputato giudicato in assenza, applicabile al caso per cui si procede. L'appello proposto in data 15 marzo 2023 deve quindi considerarsi tempestivo dal momento che il termine per l'impugnazione, correttamente calcolato, sarebbe maturato solo il giorno 20 marzo 2023;

Rilevato che entrambi i reati contestati risultano estinti per intervenuta prescrizione (termine massimo di prescrizione per entrambi i capi pari ad anni 7 e mesi 6) in data 7/01/2024 (capo 32) e 16/11/2023 (capo 33), maturata precedentemente alla pronunzia della sentenza impugnata; In assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati risultano estinti per prescrizione;

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sonò estinti per prescrizione. Così deciso il 14 maggio 2