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Ordinanza — n. 20852/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic for lacking specific grounds to challenge the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20852/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the sole ground of complaint. The appellant challenged the lower court's declaration of responsibility without citing specific elements, violating procedural requirements. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; A criminal appeal is inadmissible if the grounds of complaint are generic and fail to specify the elements underlying the criticism, thereby preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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generic appeal grounds procedural inadmissibility lack of specific elements supervisory power court costs and fine prova liberatoria alibi gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO LIBERATO nato a TORRE ANNUNZIATA il 14/05/1945 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Liberato Marino ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 maggio 2025 Il Co' - 'liere