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Ordinanza — n. 20847/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to late filing of grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20847/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared Giovanni Faccilongo's appeal against a sentence of application of penalty inadmissible without formalities. The court found the appeal was filed after August 3, 2017, making the grounds for infirmity under Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure undeducible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences of application of penalty filed after August 3, 2017, are inadmissible if the grounds for infirmity are not deducible or are manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal late filing grounds application of penalty procedural time limits manifestly unfounded concorso materiale di reati aggravamento della pena contravvenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, va rilevata la palese inammissibilità di quest'ultimo per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., richiesta dopo il 3.8.2017, per indeducibilità o manifesta infondatezza dei motivi di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
pen., in quanto il ricorso è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena ex art. 444 cod. proc. pen., richiesta dopo il 3.8.2017, per indeducibilità o manifesta infondatezza dei motivi di cui all'art.
art. 81 cod. pen
pen., in continuazione ex art. 81 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FACCILONGO GIOVANNI nato a LUCERA il 23/01/1982 avverso la sentenza del 28/11/2024 del TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Giovanni Faccilongo ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. emessa dal Tribunale di Ancona per il reato di concorso in furto pluriaggravato di cui agli artt. 110, 624, 625, nn. 2 e 5, e 61, nn. 5 e 7, cod. pen., in continuazione ex art. 81 cod. pen. con il reato già giudicato con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa dal G.I.P. presso il medesimo tribunale il 19/07/2021, irrevocabile il 16/02/2022;

Considerato che, esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, va rilevata la palese inammissibilità di quest'ultimo per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena ex art. 444 cod. proc. pen., richiesta dopo il 3.8.2017, per indeducibilità o manifesta infondatezza dei motivi di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 mag