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Ordinanza — n. 20846/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for fraudulent bankruptcy due to missing domicile declaration under transitional procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20846/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Nadia Di Bitonto's appeal inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued procedural violations regarding notification, but the court found the appeal lacked the specific domicile declaration required by transitional rules applicable to appeals filed in April 2024. Consequently, the appeal was rejected because the mere indication of residence in the special power of attorney did not satisfy the statutory requirement for immediate and unambiguous identification of the notification address.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; The transitional provision requiring the attachment of a specific domicile declaration for appeals remains applicable to cases pending until August 24, 2024, and its absence renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy appeal procedural inadmissibility domicile declaration requirement transitional procedural rules notification address specification Court of Cassation special power of attorney bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che deduce inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., artt.24 e 111 Cost.
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 6 CEDU
e art. 6 CEDU, è manifestamente infondato in quanto le Sezioni Unite del 24 ottobre 2024 n.13808 dep.2025 hanno affermato che la disciplina contenuta nell'art.
Law 9 agosto 2024, n. 114

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite del 24 ottobre 2024 n.13808 dep.2025
6 CEDU, è manifestamente infondato in quanto le Sezioni Unite del 24 ottobre 2024 n.13808 dep.2025 hanno affermato che la disciplina contenuta nell'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BITONTO NADIA nato a SESTO SAN GIOVANNI il 18/11/1964 avverso l'ordinanza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Nadia Di Bitonto ricorre avverso l'ordinanza pronunciata dalla Corte di Appello di L'Aquila che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputata avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che ha condannato la stessa per il reato di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1, e 223 R.D. 267/1942;

Letta la memoria dell'avv. A. Di Lizio con la quale si insiste per l'accogliento del ricorso. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che deduce inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., artt.24 e 111 Cost. e art. 6 CEDU, è manifestamente infondato in quanto le Sezioni Unite del 24 ottobre 2024 n.13808 dep.2025 hanno affermato che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.

La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione Dal momento che la dichiarazione di appello è stata depositata in data 25 aprile 2024, quest'ultima è evidentemente soggetta alla precedente disciplina, la quale prevede espressamente che, pena l'inammissibilità, con l'atto di impugnazione debba essere allegata anche la dichiarazione o elezione di domicilio sottoscritta dall'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione.

La difesa ha omesso di provvedere alla suddetta allegazione così come risulta dalla procura speciale per l'impugnazione la cui intestazione contiene la mera indicazione della residenza della ricorrente che non può essere considerata equiparabile alla dichiarazione di domicilio, la cui indicazione deve risultare in modo espresso e specifico, richiesta ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione stessa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 magg