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Ordinanza — n. 20834/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific elements under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20834/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Amato Emanuele inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime in Article 474 of the Penal Code, but the sole ground of appeal was deemed too generic. The court ruled that the appeal failed to specify the elements underlying the criticism, violating the requirements of Article 581, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 474 c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements on which the criticism is based, thereby preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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generic grounds of appeal inadmissible appeal Art. 581 c.p.p. specific elements required criminal procedure law supervisory power conviction for theft contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 474 c.p.
art. 474 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO EMANUELE nato a NAPOLI il 02/06/1983 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Amato Emanuele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen.; Premesso che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la sentenza di primo grado, esaminata dalla Corte di appello, è immediatamente identificabile, nonostante alcuni refusi contenuti nel testo della sentenza di appello; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura l'affermazione di penale responsabilità resa dalla sentenza impugnata è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso